Prestazioni assistenziali
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è elevato a 66 anni.
Resta in ogni caso fermo, a decorrere dal 2013 (come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
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dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
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65 anni e 3 mesi*
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dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
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65 anni e 3 mesi**
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dal 1° gennaio 2018
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66 anni e 3 mesi**
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* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, inattuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15 / 03 / 2012
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