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Imposta bollo conti correnti e valori scudati

Testo completo Articolo 19 della Manovra Monti - Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter è sostituito dal
seguente:

2. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’estratto conto, compresa la
comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di
deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno nonché alla
chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni
sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo
rendicontato”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le comunicazioni relative ai prodotti e
agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura
massima di euro 1.200,00.”.
3. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la percentuale della
somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento.
4. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un’imposta straordinaria dell’1,5
per cento.
5. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a
trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso
contribuente. I medesimi intermediari effettuano il relativo versamento in due rate di pari importo
entro il 16 febbraio 2012 ed entro il 16 febbraio 2013, secondo le disposizioni contenute nel Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Gli intermediari di cui al comma precedente segnalano all’Agenzia delle Entrate i
contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta
cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o
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regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei
confronti dei contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Per l’omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato.
8. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta, nonché per il relativo contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9. L’imposta di cui al comma 4 è dovuta anche per le attività oggetto di emersione che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di
deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero
comunque dismesse.
10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi da 4 a 9.

17 / 12 / 2011


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